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Sicurezza, dalle ronde all'uso dello spray al peperoncino

di Nicoletta Cottone

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14 maggio 2009

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Modifiche all'articolo 527 del codice penale in tema di atti osceni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di un luogo abitualmente frequentato da minori, laddove ciò comporti il pericolo che essi vi assistano.

Bombolette spray (articolo 3, comma 4). Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo che consiste nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili punito con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.

Ciclomotori (articolo 3, comma 49). Fino al 30 settembre 2009 i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale.

Confisca amministrativa dei veicoli (articolo 3, comma 47). È sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di chi ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno.

Danneggiamento aggravato di writers e graffitari (articolo 3, comma 2). Disposizioni per la repressione del fenomeno dei cosiddetti writers o graffitari, autori di murales e scritte su muri di edifici pubblici e privati, su autobus, treni e, in generale, su beni mobili e immobili altrui. Aggravante del reato (reclusione da 6 mesi a 3 anni) al caso in cui siano danneggiati immobili dove sono in corso o risultano ultimati lavori di costruzione, ristrutturazione, recupero, risanamento. Nei casi di danneggiamento aggravato la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Decoro delle pubbliche vie (articolo 3, comma 6). Norme per il decoro delle pubbliche vie: le sanzioni amministrative pecuniarie dettate da regolamenti e ordinanze comunali "per chiunque insozzi le pubbliche vie" non possano essere inferiori a 500 euro.

Decoro delle strade, stop a chi getta rifiuti dai veicoli (articolo 3, comma 14). La norma introduce l'articolo 34-bis nel Codice della strada: arriva un nuovo illecito amministrativo che consiste nello sporcare (la norma precisa "insozzare") le strade pubbliche gettando rifiuti o altri oggetti dai veicoli sia in sosta che in movimento. L'illecito è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

Deturpamento e imbrattamento (articolo 3, commi da 3 a 5). Viene graduata l'entità della pena in relazione all'oggetto del deturpamento-imbrattamento (beni mobili, immobili o mezzi di trasporto, cose d'interesse storico-artistico). Prevista una sanzione pecuniaria fino a 103 euro quando l'illecito è commesso sui beni mobili, con esclusione dei mezzi di trasporto. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati reclusione da uno a 6 mesi o multa da 300 a 1.000 euro. Aumenta la sanzione per l'illecito commesso su cose di interesse storico o artistico: reclusione da 3 mesi a un anno unita alla multa da 1.000 a 3.000 euro. Nelle ipotesi di reiterazione del reato nelle forme aggravate la pena applicabile è la reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa fino a 10mila euro. Nelle stesse ipotesi aggravate è prevista la procedibilità d'ufficio. Viene introdotto un nuovo illecito amministrativo che consiste nella vendita a minori di bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili punito con sanzione amministrativa fino a 1.000 euro. La competenza del giudice di pace sul reato di imbrattamento e deturpamento sussiste nelle sole ipotesi "semplici", mentre nelle ipotesi aggravate, la competenza è del tribunale.

Divieto di possesso di armi a modesta capacità offensiva (articolo 3, comma 33). Integrati i divieti di possesso e utilizzo di determinati beni nei confronti di persone condannate per reati non colposi e che hanno ricevuto il cosiddetto avviso orale del questore. Il questore può inibire a questi soggetti anche il possesso di armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi - comprese le armi-giocattolo - spray urticanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme.

  CONTINUA ...»

14 maggio 2009
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